Art. 1. – Costituzione.

E’ costituita l’Associazione denominata “Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci”- abbreviata in “GICR” – associazione senza fini di lucro ai sensi dell’art.36 e ss. del Codice Civile.

Art. 2. – Oggetto, scopi e logo dell’Associazione.

L’Associazione “Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci” è un’associazione libera, apolitica ed apartitica senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere lo sviluppo scientifico, culturale e professionale della Radiochimica, della chimica radiofarmaceutica e della radiofarmacia e delle loro applicazioni in biomedicina ed a tal fine si propone di:

  • promuovere l’attività didattica e l’aggiornamento professionale nei settori d’interesse per i propri associati e per terzi;
  • promuovere Congressi, Simposi, Convegni, e qualsiasi altra forma di riunione scientifica e professionale, curando anche la pubblicazione di libri, monografie, contributi scientifici e in genere quanto ritenuto funzionale alla diffusione e promozione delle conoscenze scientifiche, tecniche, metodologiche ed applicative nei settori d’interesse;
  • elaborare proposte e standard tecnici relativi allo sviluppo delle strutture dedicate alla Radiochimica e Radiofarmacia;
  • elaborare proposte e standard tecnici relativi all’utilizzo di nuove molecole per la ricerca clinica e all’organizzazione e gestione del laboratorio di radiochimica;
  • favorire i rapporti con Associazioni nazionali ed internazionali aventi caratteri culturali o professionali affini, prevedendo anche eventuali aggregazioni di tipo federativo;
  • elaborare proposte e fornire supporto ai soci e agli organi istituzionali per quanto riguarda le attività di aggiornamento continuo e la creazione di crediti formativi.
  • tutelare gli interessi etico-professionali dei Soci;
  • istituire borse di studio e contributi a favore degli studiosi, degli operatori e dei coadiutori che operano nei settori d’interesse
  • richiedere l’affiliazione ad organizzazioni nazionali od internazionali che si propongano scopi analoghi a quelli dell’associazione;
  • svolgere in genere tutte le attività utili per il raggiungimento dei fini dell’associazione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale può reperire o gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.

Il logo ufficiale dell’Associazione è quello riportato nel documento allegato al presente statuto

Art. 3. – Sede dell’Associazione.

L’Associazione ha sede a Bologna, c/o U.O. Medicina Nucleare, Azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola-Malpighi di Bologna.

Art. 4. – Durata dell’Associazione.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5. – Ambito territoriale di operatività dell’Associazione.

L’Associazione opera nell’intero territorio nazionale.

Art. 6. – Requisiti dei soci.

Sono soci dell’Associazione, all’atto dell’accoglimento della domanda, coloro che, aderendo al presente statuto versino la quota associativa.

La durata della qualifica di associato è di un esercizio sociale.

Sono istituite le seguenti categorie di soci:

  • Soci ordinari: sono i laureati in Chimica, Chimica Industriale, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Scienze Biologiche, Farmacia in possesso di titoli e/o di comprovata attività nei settori clinico, scientifico, didattico della Radiochimica e Radiofarmacia stessa e delle discipline fondamentali che a questa concorrono. Si prescinde dagli specifici titoli di laurea sopra indicati per i cultori della materia che dimostrino mediante il proprio Curriculum di avere acquisito una specifica competenza nei settori d’interesse dell’Associazione. Essi sono tenuti al versamento della quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo, aderendo nel contempo al presente statuto. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee, all’elettorato attivo e passivo ed hanno eguali diritti nella vita associativa;
  • Soci aggregati: sono coloro che non possiedono i requisiti per essere Soci Ordinari ma che siano interessati, individualmente o per delega del legale rappresentante della istituzione pubblica o privata di appartenenza, alle iniziative del GICR. Essi sono tenuti al versamento della quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo, aderendo nel contempo al presente statuto. Essi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
  • Soci sostenitori: coloro che abbiano versato somme di denaro superiori alla quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo, o abbiano messo a disposizione dell’associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l’attività che la stessa promuove. Essi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali;
  • Soci onorari: sono scelti fra gli studiosi italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti nella promozione e nel progresso scientifico della Radiochimica e Radiofarmacia. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo, devono aderire al presente statuto, hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

La qualifica di socio si assume con l’iscrizione nell’apposito libro di cui all’art.23 del presente statuto deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro ma ha diritto, in caso di svolgimento di attività istituzionali dell’Associazione e su incarico del Consiglio Direttivo, ad essere rimborsato delle spese sostenute per l’attività prestata.

Art. 7. – Ammissione dei soci.

Chiunque desideri divenire socio dell’associazione deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente tutti i dati richiesti dall’associazione, indicando anche i nomi di almeno due soci presentatori e versando la quota annua prevista dal Consiglio Direttivo. Le domande di iscrizione sono esaminate ed accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice.

I soci onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con il necessario assenso degli stessi e previa loro adesione allo statuto associativo..

Art. 8. – Circolazione delle quote.

La quota associativa non è trasmissibile.

Art. 9. – Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni volontarie;
  2. per morosità. La decisione di cancellazione è assunta con delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza semplice.
  3. per espulsione, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è assunta con delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza semplice.

Il socio ha diritto di presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica, aprendo una controversia secondo le modalità del successivo art. 26

Art. 10. – Organi dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;

Art. 11. – Partecipazione all’Assemblea.

L’Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, è costituita dai soci aventi diritto di voto. Ogni socio ha un voto. E’ ammessa una delega scritta per socio.

Art. 12. – Convocazione dell’assemblea.

L’Assemblea è convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno due componenti ovvero ancora da un quinto degli associati, con messaggio di posta elettronica, lettera  inviata agli associati con corriere, con telegramma, con fax o con altri mezzi elettronici, nonché con ogni altra forma di pubblicità che venga ritenuta idonea al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata.

La convocazione sarà inviata all’ultimo indirizzo dell’associato conosciuto dall’associazione.

Nell’avviso di convocazione saranno indicati orario e luogo di svolgimento dell’Assemblea, e ove necessario della seconda convocazione che non potrà avvenire se non dopo ventiquattro ore dalla prima convocazione.

Art. 13. – Costituzione e deliberazione dell’assemblea.

L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria non necessita di quorum costituitivi e delibera a maggioranza dei presenti alla seduta; essa elegge i membri del Consiglio direttivo ed approva i rendiconti economici e finanziari, consuntivo e preventivo, proposti dal Consiglio direttivo.

L’assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio direttivo. Essa è costituita con la presenza del 20% (ventipercento) degli associati iscritti. L’assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il mese di giugno, per l’approvazione dei rendiconti economico e finanziari, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di assenza od impedimento dal vicepresidente.

Delle Assemblee il Segretario deve redigere apposito verbale.

L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

  • che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
  • che sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’ adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo che cura tutta l’attività associativa.

E’ composto da cinque membri eletti dall’Assemblea tra i soci, rimane in carica due anni e ciascun membro può essere eletto per due sole volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, con telegramma, con fax o con altri mezzi elettronici o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla legge. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. La votazione avviene con voto palese.

Il Presidente viene riconosciuto nella persona che ha ottenuto più voti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soggetti, anche non associati, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.

E’ compito del Consiglio Direttivo:

  • deliberare su qualsiasi argomento attinente le finalità dell’Associazione;
  • valutare le domande di ammissione di nuovi Soci;
  • nominare i membri del Comitato Scientifico del Congresso Nazionale;
  • nominare eventuali Commissioni e approvare l’istituzione di Gruppi di Studio;
  • fissare il numero dei membri che compongono il Comitato scientifico dell’associazione e ne cura la nomina.
  • indire attività di aggiornamento professionale;
  • nominare i Delegati GICR presso le Associazioni Scientifiche e gli Organismi Nazionali ed Internazionali;
  • nominare il Comitato Scientifico del Congresso Nazionale;
  • esercitare un’azione di indirizzo e di controllo sulle attività editoriali;
  • elaborare documenti tecnici e proposte da sottoporre alle autorità politico-amministrative una volta approvati dall’Assemblea

Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il rendiconto dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all’attività da svolgere nel nuovo anno.

Il Consiglio stabilisce l’importo delle quote associative che deve essere sottoposto ad approvazione dell’assemblea.

Art. 15. – Il Presidente ed il  vicepresidente.

Il Presidente ha il potere di rappresentanza anche legale dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo, coordina l’attività associativa ed attua le decisioni del Consiglio.

Ha, inoltre, il dovere di convocare l’assemblea almeno una volta ogni anno, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio, in occasione dell’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento, o quando a ciò delegato dal Presidente.

Art. 16. – Il Segretario.

Il Segretario predispone i verbali del Consiglio direttivo e delle Assemblee.

Ha la responsabilità della tenuta dell’elenco degli associati, e provvede all’invio delle comunicazioni istituzionali ai soci.

Art. 17. – Il Tesoriere.

Il Tesoriere è il depositario ed ha la responsabilità dei documenti e delle scritture contabili dell’associazione.

Egli tiene la cassa sociale, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto annuale e le presenta al Consiglio Direttivo che lo approva e lo presenta all’Assemblea.

Art. 18. – Entrate e patrimonio dell’Associazione.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote associative versate dai soci;
  2. da eredità, donazioni e legati;
  3. dai contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. da Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. dalle erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  7. dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti da chiunque effettuati;
  8. dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell’immagine dell’Associazione o dal loro sfruttamento;
  9. dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici;
  10. dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall’associazione;
  11. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Il patrimonio dell’associazione è così costituito:

  • dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
  • dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;
  • dalle partecipazioni, titoli, quote, azioni ed interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che svolgano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell’associazione;
  • dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
  • dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

Art. 19. – Gestione del patrimonio.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo.

Art. 20. – Esercizio sociale.

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Art. 21. – Rendiconto.

Per ogni esercizio sociale, il Tesoriere redige un rendiconto consuntivo ed elabora un preventivo che presenta al Consiglio Direttivo.

Tali documenti, approvati dal Consiglio Direttivo, vengono presentati all’Assemblea per l’approvazione.

Art. 22. – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione.

L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 23. – Libri sociali.

Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere, con qualsiasi tecnologia, i seguenti libri associativi, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali:

  • libro degli associati, anche sotto forma di elenco;
  • libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
  • libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci;
  • libro degli inventari e dei rendiconti.

Art. 24. – Congresso nazionale.

Il Congresso Nazionale dell’Associazione si tiene di norma una volta ogni due anni nella località e nella data stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo che ne delibera luogo e data di svolgimento. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Congresso. Il Presidente del Congresso nomina il Comitato Organizzatore, opera in collaborazione con il Tesoriere per quanto concerne gli aspetti economici ed è responsabile dell’organizzazione generale di cui rende conto al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico del Congresso è nominato Consiglio Direttivo, sentite anche le proposte del Presidente del Congresso ed è presieduto dal Presidente del Congresso.

Art. 25. – Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.

Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell’associazione.

Al momento dello scioglimento, per qualunque causa, dell’associazione, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662.

Art. 26. – Clausola arbitrale.

Le controversie, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo fra le medesime.

Il collegio, libero da qualsiasi formalità procedurale pur con la garanzia del contraddittorio, deciderà secondo equità

Art. 27. – Comunicazioni associative.

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno all’indirizzo di posta elettronica o di posta ordinaria o al numero di telefax risultanti dai libri sociali.

Art. 28. – Rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.